Rinnovo Autorizzazione Provinciale

del compostaggio di Sarmato

Dal testo integrale

PROVINCIA DI PIACENZA

Area Programmazione Territoriale Infrastrutture - Ambiente

Dirigente Coordinatore: dr. Vittorio SILVA

SERVIZIO AMBIENTE

Dirigente Responsabile: dr.a Adalgisa TORSELLI

BZ

Prot. n° 18923

Allegati n° 1

Piacenza, 2 8 FEB. 2003

OGGETTO:

D.LGS. n° 22/1997 e L.R. n° 3/1999. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DEL 27.02.2003 N° 467. DITTA MASERATI S.R.L. DI SARMATO.

PROROGA TERMINE DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA

GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO, MEDIANTE

COMPOSTAGGIO, PER RIFIUTI SPECIALI UBICATO IN COMUNE DI

SARMATO - LOC. ERIDANIA SUD. TRASMISSIONE ATTO

DELIBERATIVO.

Al Comune di

29010 - SARMATO (PC)

Alla Sezione Prov.le dell'a r p a

29100 - PIACENZA

Al Dipartimento di Prevenzione

dell'Azienda Unità Sanitaria Locale

29100 . PIACENZA

Si trasmette, in allegato. copia conforme dei provvedimento citato in oggetto

I Servizi in indirizzo ed il comune territorialmente competente sono invitati a segnalare alla scrivente

Amministrazione. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni ogni circostanza rilevante ai fini di

un'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui trattasi

Si invita, inoltre la Sezione Provincia e dell'a.r.p.a. di Piacenza a dare tempestiva

comunicazione alla Scrivente dell'esito dei controlli che devono essere effettuat ai sensi'

dell’art. 30 de!la L.R. n° 27/1994. con cadenza almeno semestrale.

Distinti saluti

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(dr.a AdalgisaTorselli)

Atteso che

- con atto G.P. 11.08.1993. n. 1277/7, successivamente integrato e modificato con atti G P

07.09.1994. n. 1038/27, e G.P. 08.06.1995, n. 551/23. questa Amministrazione aveva

autorizzato la ditta Maserati S.r.l. alla realizzazione ed alla gestione, fino all’11.08.1996.

: di un impianto di trattamento – mediante compostaggio - di rifiuti speciali in comune di

Sarmato (PC) - loc. "Eridania Sud"; ' ;

- con atto G.P. 05.08.1996. n. 594/16. successivamente integrato e mcdificato con le O.P

n. 308 del 07.08.1997, n. 481 del 28 11.1997 e N. 372 del 23.07.1998 nonché con le D D

03.03.1999. n. 298. 02.08.1999, n. 1103. 30.07.2001, n. 1187. questa Amministrazione

ha autorizzato, fino al 31.12.2002, la ditta Maserati S.r.l. alla gestione dell'impianto di

trattamento, mediante compostaggio. dei rifiuti speciali ubicalo in Comune di Sarmato

(PC) - loc. "Eridania Sud";

Vista l'istanza pervenuta in data 21.11.2002, iscritta al prot. prov. 88153. con la

quale la ditta Maserati S.r.l. ha chiesto !a proroga, sino al 31.12.2004, de! termine di validità

dell'autorizzazione alla gestione di cui sopra e contestualmente ha rappresentato l'utilità di

introdurre alcuni miglioramenti gestionali. consistenti nel posizionamento di una struttura

retrattile a copertura dei cumuli e nell'impiego di una apposita attrezzatura (pressa idraulica)

per l'allontanamento di parte dei liquidi putrescibili presenti nei rifiuti da compostare;

Viste altresì le note integrative alla succitata istanza pervenute il 29.11.2002 (prot.

prov. 90571) e il 08.01.2003 (prot. prov. 885) con cui la ditta Maserati S.r.l., rispettivamente.

comunicava l'aggiornamento dei codici CER dei rifiuti che si intendono utilizzare (con

riferimento al nuovo elenco di cui alla Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE e

successive modifiche e trasmetteva copia dell’autorizzazione 29.11..2002, prot. n. 6094/6302 •

c.p., rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sarmato e relativa ,

“all'installazione di struttura retrattile in precariato per mesi 12” per la copertura dei cumuli

dei rifiuti destinati al compostaggio;

Dato atto che con nota 31.12.2002, n. 15873/80P-CSG di prot., la quale la Sezione

Provinciale dell'a.r.p.a. di Piacenza, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla compatibilità

ambientale dell'attività, ha ritenuto che "nulla osti al rilascio della proroga richiesta a

condizione che !e prescrizioni precedentemente impartite siano integrate e/e sostituite dalie

seguenti:

1. la Ditta dovrà produrre, entro 6 mesi dai rilascio della proroga in questione, le osservazioni

di cui alla procedura di S.I.A. di cui alla Del. G.P. prot. n. 11545/01 relativa al sito in

questione o un nuovo S.I.A. relativo ad altro sito;

2. dovranno essere realizzate le opere ed installate le strutture previste nell’istanza di

proroga;

3. dovranno essere utilizzati esclusivamente i rifiuti di cui ai cod.. CER, oggetto di

transcodifica, di cui alla nota integrativa di prot. 91008/02 inviata dall’Amministrazione

Provinciale, ad eccezione del cod. CER 030104, che risulta essere un rifiuto speciale

pericoloso;

4. i fanghi biologici utilizzati per la produzione del compost, vista l’attuale struttura, dovranno

rispettare i limiti di cui al D.Lgs. 99/92 per quanto riguarda i metalli pesanti, così come

previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 punto 16.1.1 lettera m). A tale proposito la Ditta dovrà

provvedere alle preventive verifiche presso i produttori dei fanghi medesimi, comprovate

dai relativi referti analitici di cui dovrà essere disponibile copia presso l'impianto, a

disposizione degli Enti di controllo:

La ditta dovrà predisporre entro sei mesi dal rilascio della proroga in questione un progetto per la realizzazione di un idoneo sistema di trattamento delle acque reflue industriali prodotte o, in

alternativa. un progetto per la realizzazione di un contenitore a tenuta atto a garantire lo stoccaggio di tali reflui, al fine della loro gestione secondo i dettami del D.Lgs. n. 22/97;

6. dovranno essere stoccate separatamente ed in modo immediatamente identificabile le diverse partite di compost prodotto, con particolare rifrerimento alla distinzione tra compost e compost di qualità, (o ammendante compostato misto);

7. ogni partita di compost succitato dovrà essere sottoposta a verifica analitica ai sensi della

Del.C.I. 27.07.1984, punto 3.4 tab. 3.1 e tab. 3.2 e/o della L n. 748/84 e succ. mod. int.,

all. 1C tab. 2.1, punto 5, prima della vendita.";

Visto il parere del comune di Sarmato del 10.02.2003, prot. 1166, in cui rispetto alla

proroga richiesta da!!a ditta Maserati "si segnala l'inesistenza di incompatibilità di carattere

urbanistico relativamente all'attività de quibus";

Considerato che:

· nell'istanza di proroga, la ditta MASERATI ha comunicato di essersi attivata per la ricerca di

un possibile sito alternativo a quello attualmente occupato;

· la medesima ditta ha comunque già avviato la procedura di V.IA relativa alla realizzazione nel

medesimo centro di Sarmato - loc. -Endania Sud ,_ di un impianto confinato di compostaggio

e che ad oggi si è in attesa delle integrazioni richieste (a seguito delle determinazioni

assunte dalla conferenza di servizi) con nota di quest' Amministrazione 04.02.2002, prot.

8953;

· quanto proposto dalla ripetuta ditta MASERATI per il miglioramelo della gestione dell’impianto

in parola (più sopra riferito e consistente nell'installazione ai una copertura precaria e

nell’utilizzo di una pressa idraulica) viene espressamente previsto, nel parere dell’a.r.p.a.

cerne condizione necessaria per la proroga dell’attività;

· che tale attività diversamente da quanto previsto per le operazioni di recupero attivabili

mediante "procedura semplificata" (comunicazione ai sensi art. 33 del. D.Lgs. n. 22/97 di

inizio attività da svolgersi in conformità alle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998) può

essere effettuata solo previo ottenimento di espressa autorizzazione - ex art. 28 del D. Lgs.

n. 22/97 - rilasciata dopo verifica di compatibilità ambientale con le prescrizioni

necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’art. 2 (protezione dell’ambiente,

controlli efficaci, assenza di pericolo per la salute dell’uomo, ecc.)

· per quanto concerne lo smaltimento delle acque derivanti dall’attività di compostaggio di che

trattasi, l’autorizzazione allo scarico rilasciata con atto provinciale D.D. 13.09.2002 n. 1884 al

Consorzio Erma (costituito tra la Eridania S.p.A.. ora Sacofin S.p.A. e la Maserati S.r.L.) è

tuttora vigente fino al 31.12.2003 in relazione alle precisazioni (in merito alla nuova

composizione fornite dal consorzio stesso con nota a riscontro della lettera prot. 4334 in data

22.01.2003) pervenuta il 06.02.2003 ed iscritta al prot. 10.631

Ritenuto, conseguentemente, che:

· una proroga limitata ad un breve periodo (come potrebbe ricavarsi dalla prescrizione n. 5 di

cui al parere dell'a.r.p.a, sopra riportato) non permetta di dare concreto seguito alle

prospettive di trasferimento e di modifica avanzate dalla Ditta:

sia necessario definire con apposite prescrizioni _e ____precise rispetto all’esecuzione delle

azioni che la società Maserati dovrà fare per il trasferimento e per la modifica del centro,

subordinando l’efficacia dell’autorizzazione alla gestione alla positiva verifica delle medesime

azioni;

· il periodo di proroga richiesto, pari a due anni e cioè fino al 31.12.2004 rappresenti il

congruo tempo necessario per poter concretamente realizzare un nuovo impianto attraverso

un processo di trasferimento in un altro sito o mediante la costruzione di quanto autorizzabile

nell'ambito della procedura di V.l.A. in corso:

Dato atto che, trattandosi di impianto già autorizzato ed esistente, rispetto all'istanza di proroga

dei tempi di validità dell'autorizzazione alla gestione in questione non si debbano applicare le

disposizioni della L. R. 18.05.1999, n. 9. in materia di V.l.A.:

Ritenuto, conseguentemente, di prorogare il termine di validità dell'autorizzazione alla gestione

dell'impianto di trattamento mediante compostaggio per rifiuti speciali ubicato in comune di

Sarmato (PC) - loc. "Eridania Sud";

DISPONE

a) di prorogare, alla Ditta Maserati S.r.l. con sede legale in comune di Sarmato (PC) - via

Zuccherificio 9, fino al 31 dicembre 2004, il termine di validità dell'autorizzazione alla

gestione, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/1997, precedentemente rilasciata con la

delibera di G.P. 05.08.1996, n. 594/16 (successivamente integrata e modificata con gli

atti di cui in preambolo), dell'impianto di trattamento mediante compostaggio per rifiuti

speciali ubicato in comune di Sarmato (PC) - loc. "Eridania Sud";

b) di fare salvo quant'altro previsto e prescritto con il richiamato atto di G.P. 05.08.1996 n

594/16, successivamente integrato e modificato con le O P 07.08.1997 n 308,

28.11.1997, n. 481, e 23.07.1998, n. 372, nonché con le D.D 03.03.1999 n 298

02.08.1999, n. 1103, e30.07.2001, n. 1187;

e) che oltre a quanto disposto con gli atti di cui ai precedente punto b; andranno rispettate

anche le seguenti ulteriori prescrizioni:

1 la Ditta dovrà produrre, entro 6 mesi dal rilascio della proroga in questione. le

integrazioni richieste con lettera provinciale 04.02.2002, prot. 8953, nell'ambio della

procedura di V.l.A. per la realizzazione di un impianto ci compostaggio nel medesimo

centro di Sarmato - loc. 'Eridania Sud" -, oppure dovrà presentare un nuovo progetto

corredato dallo Studio di lmpatto Ambientale S.I.A.) relativo ad un nuovo impianto

da costruire in altro sito idoneo:

2. entro 3 mesi dal rilascio della proroga in questione dovranno essere le opere

consistenti nell’istallazione della copertura precaria come autorizzate dal

comune di Sarmato, ed utilizzata l'apparecchiatura costituita da una pressa idraulica.

prevista e descritta nell'istanza di proroga in parola (pervenuta il 21.11.2002 prot.

88153);

3. con riferimento alla nota integrativa inviata dalla Ditta Maserati (iscritta al prot.

90571 in data 29.11.2002). dovranno essere utilizzati esclusivamente i rifiuti di cui al

cod. CER derivanti dalla trasposizione conseguenze all'applicazione del nuovo

elenco di cui alla Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE e successive

modifiche:

4. i fanghi biodegradabili utilizzati per la produzione del compost, vista l’attuale struttura dovranno

rispettare i limiti di cui al DLgs n. 27.01.92 n. 99 per quanto riguarda i metalli pesanti così come previsto

dal D.M. 5 febbraio 1996 – punto 16 – lettera m)). A tale proposito la ditta dovrà provvedere alle

preventive verifiche presso i produttori dei fanghi medesimi, comprovate dai relativi referti analitici di cui

dovrà essere disponibile copia presso l’impianto a disposizione degli enti di controllo;

5. la ditta dovrà predisporre entro 6 mesi dal rilascio della proroga in questione in ragione del termine di

scadenza dell'autorizzazione, allo scarico (rilasciata con D.D, 13.09.2002, n. 1884. al Consorzio Erma)

un progetto per la realizzazione di un idoneo sistema di trattamento delle acque reflue industriali

prodotte o, in alternativa, un progetto per la realizzazione di un contenitore a tenuta atto a garantire lo

stoccaggio di tali reflui, al fine della loro gestione secondo il D. Lgs. n. 22/97 (riiuti liquidi);

6. dovranno essere stoccate separatamente ed in modo immediatamente identificabile le diverse partite di

compost prodotto, con particolare riferimento alla distinzione tra compost e compost di qualità (o

ammendante compostato misto);

7. ogni partita di compost succitato dovrà essere sottoposta a verifica analitica prima della vendita, ai sensi

della Delibera del C.I. (Comitato Interministeriale) 27,07.1984,punto 3.4 - tab. 3.1 e tab. 3.2, e/o della

L 19.10.1984, n. 748, e succ. mod. int., all. 1C, tab. 2.1, punto 5;

d) che, in relazione a quanto stabilito alla precedente lettera b) - punto 3, le tipologie dei rifiuti per le quali è

ammesso il trattamento sono quelle dei rifiuti speciali di cui all'art. 7 - comma 3 - del D.Lgs. n. 22/1997,

individuabili all'allegato "A" del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici:

020103 I scarti di tessuti .vegetali

020106 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate),

effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

020107 rifiuti della silvicoltura

020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura.

centrifugazione e separazione di componenti

020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la..trasformazione ;

020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e

macinazione della materia prima

030101 scarti di corteccia e sughero

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno. pannelli di truciolare e

piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04_

040221 rifiuti da fibre tessili grezze

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 0I 37

150103 imballaggi in legno________________________.

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06

200201 rifiuti biodegradabili

190806 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

e) che. anche in conseguenza di quanto disposto ai precedenti punti, la proroga di validità

dell'autorizzazione alla gestione del centro di compostaggio come stabilita alla lettera a) di cui sopra, sia

automaticamente priva di efficacia qualora non siano verificate nei tempi indicati le seguenti condizioni:

· entro 3 mesi dal rilascio della presente proroga debba essere ottemperato a quanto prescritto al punto

2 della precedente lettera c)

· entro 6 mesi dal rilascio della presente proroga dovrà essere data prova di avere ottemperato a quanto

prescritto ai punti: nr; 1.e 5 della precedente lettera c)

· entro il 31.12.2003 dovrà risultare (attraverso la produzione di documentazione appropriata)

perfettamente approntato (nel rispetto delle eventuali autorizzazioni necessarie) il progetto (per la

soluzione del problema reflui liquidi del centro) di cui al precedente punto 5. della lettera e);

· entro il 31.03.2004 dovranno essere acquisite dalla ditta Maserati (che dovrà comprovare attraverso la

produzione di documentazione appropriata), tutte le necessarie autorizzazioni (intese anche come

concessioni, pareri, nulla osta e qualsiasi altro atto di assenso) per poter avviare la realizzazione del

progetto del centro di compostaggio di cui al precedente punto 1. della lettera c);

· entro il 30.04.2004 dovranno essere iniziati (comprovando con documentazione appropriata l'evento) i

lavori per la costruzione del centro di compostaggio di cui al precedente punto 1. della lettera c);

FA PRESENTE

che il titolare della presente autorizzazione è tenuto, tra l’altro, al rispetto di quanto previsto dagli artt.

11, 12 e 15 del D. Lgs. n. 22/97 relativamente al catasto rifiuti (MUD), alla tenutadei registri di carico e

scarico ed alla compilazione dei formulari di identificazione;

DA ATTO

· che il presente provvedimento è conforme agii obiettivi ed alle direttive assegnate:

· che li presente provvedimento non comporta spese.

Piacenza, lì 27.02.2003

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

DEL SERVIZIO AMBIENTE

DELL' AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE;

INFRASTRUTTURE - AMBIENTE

DR.a Adalgisa Torselli