Parere A.R.P.A.

sul compostaggio di Sarmato

Protocollo n. 15873/80p-CSG

Piacenza, 31.12.2002

ALL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTE

Corso Garibaldi n° 50

29100 PIACENZA

e p.c. AL SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI

SARMATO

OGGETTO: D.Lgs. n. 22/97 e succ. mod int

Ditta MASERATI S.r.L. Impianto di compostaggio – sita in via Zuccherificio, 9, Comune di Sarmato.

Richiesta di proroga all’Autorizzazione G.P. n. 594/16 del 02.08096 e succ.mod.int.

Parere di competenza

Si trasmette il rapporto redatto dai Tecnici del Servizio Territoriale in merito a quanto in oggetto.

Distinti saluti

Arpa Sezione Provinciale di Piacenza

Il responsabile del servizio territoriale

(Dott. Ettore Sassi)

Visto: Il Direttore di Sezione

(Dr. Sandro Fabbri)

SERVIZIO TERRITORIALE Distretto di Piacenza-Castel S. Giovanni. Via Taverna 48 - tel. 0523 / 307311 - fax 307342

D.Lgs. n. 22/97 e succ. mod. int.

Ditta MASERATI S.r.l. - Impianto di compostaggio - sita in via Zuccherificio 9, Comune di Sarmato.

Richiesta di proroga all'Autorizzazione G.P. n. 594/16 del 02.08.96 e succ. mod. int.

Parere di competenza.

In riferimento alla nota dell'Amministrazione Provinciale di prot. 89954/02, relativa a quanto in

intestazione,

valutata la richiesta di proroga effettuata dalla Ditta in questione,

tenuto conto che la precedente proroga di cui alla D.D. n. 1187/01 fino al 31.12.2C02. era stata

concessa al fine di consentire la prosecuzione dell'attività durante il periodo necessario per l'esame del progetto

di adeguamento del centro di trattamento presentato per la V.I.A. di cui alla L.R. n. 9/99.

poiché non è stata ancora evasa la richiesta di integrazioni, nell'ambito della procedura V.i.A. di cui

alla Del. G.P. prot. n. 11645/01 relativa al sito in questione, in merito al quale !a Ditta sta predisponendo la

risposta,

poiché !a Ditta comunica inoltre, nell'istanza in intestazione, di essere intenzionata a valutare la

possibilità di dislocamento in altro sito idoneo, quale alternativa all'attuale ubicazione

considerato che, in assenza di un impianto idoneo, oggetto dei succitati progetti di adeguamento

(trattamento in ambiente confinato), l'attività in essere non potrebbe proseguire, in quanto non conforme al

disposto di cui al punto 16.1.3 dell'All. 1. suballegato 1 al D.M. 05.02.98.

visti gli esiti dei vari sopralluoghi eseguiti sulle modalità gestionali del centro in intestazione, con

particolare riferimento ai campioni di compost prelevati da Tecnici del Servizio scrivente ed ai rispettivi rapporti di

prova, nonché ai certificati analitici dei fanghi biologici utilizzati, forniti dalla Ditta stessa, che non evidenziano la

costante conformità ai limiti di cui alla Del. C. I. 27.07.84, alla L 748/84 ed all'allegato 1B dei D.Lgs. 99/92.

tenuto conte che con buona probabilità la campagna saccarifera 2003 non verrà svolta, in quanto lo

Stabilimento Eridania è in fase di chiusura, e di conseguenza non si avrà una produzione di codini da utilizzare

per la produzione di compost

considerato che l'impianto di compostaggio in questione era nato prevalentemente per il recupero

dei rifiuti prodotti dalla Ditta Eridania durante la campagna saccarifera,

Tenuto conto che è stato costituito un consorzio tra le ditte Eridania e Maserati denominato

Consorzio ERMA, il quale risulta .intestato di Autorizzazione allo scarico dei reflui industriali prodotti da

entrambe le Ditte. utilizzando come impianto di depurazione il sistema di lagunaggio di proprietà della Ditta

Eridania.

tenuto conto che nei mesi di giugno - luglio 2003 il Consorzio ERMA provvederà allo svuotamento

dei lagoni, scaricando i propri reflui,

tenuto peraltro conto che la Ditta Eridania, non svolgendo una nuova campagna saccarifera non

produrrà più reflui industriali e che pertanto il sistema di lagunaggio, così come strutturato, potrebbe risultare non

più funzionale al trattamento dello scarico generato dalla sola Ditta Maserati S.r.l.,

fatte salve le prescrizioni impartite con l'atto G.P. 5.08.1996 n. 594/16, e succ. mod. int. di cui alle

O.P. nn. 308/97, 481/97 e 372/98 ed alle D.D. nn. 298/99, 1103/99 e 1187/01,

questo servizio ritiene che nulla osti al rilascio della proroga richiesta, a condizione che le

prescrizioni precedentemente impartite siano integrate s/o sostituite dalle seguenti:

1) La Ditta dovrà produrre. entro 6 mesi dal rilascio della proroga in questione, le osservazioni di cui alla

procedura S.I.A. di cui alla Del. G.P.prot. n. 11645/01 relativa al sito in questione o un nuovo S.I.A. relativo

ad altro sito;

2) dovranno essere realizzate le opere ed installate le strutture previste nell’istanza di proroga

3) dovranno essere utilizzati esclusivamente i rifiuti di cui al cod. CER. oggetto di transcodifica di cui alla nota

integrativa di prot. N.. 91008/02 inviata dall'Amministrazione provinciale,.ad eccezione dei cod. CER 030104

che risulta essere un rifiuto speciale pericoloso:

4) i fanghi biologici utilizzati per la produzione del compost,. vista .l'attuale struttura, .dovranno rispettare i limiti di

cui al D.Lgs 99/92 per quanto riguarda i metalli pesanti, così come previsto dai D. M. 5 febbraio 1998 punt o

16.1.1 lettera m). A tale proposito la Ditta dovrà provvedere alle preventive verifiche presso produttori dei

fanghi medesimi, comprovate dai relativi referti analitici di cui dovrà essere disponibile copia presso

l’impianto, a disposizione degli enti di controllo:

5) la Ditta dovrà predisporre, entro 6 mesi dai rilascio della proroga in questione. un progetto per !a

realizzazione di un idoneo sistema di trattamento delle acque reflue industriali prodotte o, in. Alternativa, un

progetto per la realizzazione di un contenitore a tenuta atto a garantire lo stoccaggio di tali reflui, al fine della

loro gestione secondo i dettami de! D.LGS. n. 22./97:

6).dovranno essere stoccate separatamente ed in modo immediatamente identificabile le diverse partite di

compost prodotto, con particolare riferimento alla distinzione tra compost e compost di qualità e/o

ammendante compostato misto:

7).ogni partita di compost succitato dovrà essere sottoposta a verifica analitica ai sensi dela Del. C.I.

27.07.1984, punto 3.4 tab. 3.1 e tab. 3.2 e/o della L. n. 748/84 e succ. mod. int.. all.1C tab 2.1 punto 5

prima della vendita.

in considerazione della particolare criticità del processo, dal punto di vista della gestione ambientale

ed igienico sanitaria, nonché delle risultanze dei controlli sull'attività di gestione pregressa.

si ritiene che il mancato rispetto delle sopra riportate prescrizioni, debba condurre all’immediata

sospensione della proroga di cui alla presente istanza.

IL RESFCNSABILE DEL DISTRETTO

Dott.a Lorella Etteri

IL TECNICO

Selina Gianiberti